BUONE FESTE DALLA FISO
COMPETIZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE A.S. 2024-2025
WOC2026: ON LINE IL MODULO PER DIVENTARE VOLONTARIO
SCI-O: ALLENAMENTI E GARE A PASSO OCLINI DAL 26 AL 29
SCI-O: IL CALENDARIO NAZIONALE DELLA NUOVA STAGIONE
FEDERCUSI CHIUDE UN 2024 RICCO E SI PREPARA A TORINO 2025
IL TRIBUTO DEL CONSIGLIO FEDERALE A SERGIO ANESI
'Orienteering da Record: 1300 Studenti in Gara a Villa Bellini!'
Esenzione imposta di bollo ASD e SSD
Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, l’esenzione dal versamento dell’imposta di bollo prevista dall’articolo 27- bis della tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, per“Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie di estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti…” da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e dalle associazioni sportive, è stata estesa anche alle associazione e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI. Con la Risposta all’Interpello n. 361 del 2019 allegata, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’esenzione dall’imposta di bollo è riconosciuta anche:
- nel caso delle ricevute che l’Associazione/Società sportiva dilettantistica rilascia ai propri soci/tesserati a fronte del versamento della quota associativa annuale o dei corrispettivi specifici per la fruizione delle prestazioni sportive offerte. Pertanto non è più necessario apporre la marca da bollo da 2 euro sulle ricevute rilasciate dall’Associazione anche in caso di superamento dei 77,47;
- nel caso dei conti correnti bancari.
Si fa presente che l’esenzione dall’imposta di bollo per i gli estratti di conto corrente, i rendiconti dei libretti di risparmio per gli Enti Sportivi – ora estesa anche a ASD e SSD riconosciute dal CONI – era già stata prevista anche dalla Circolare Ministeriale n. 48/E/2012.
Alla luce dei suddetti chiarimenti, può essere opportuno chiedere chiarimenti ai Vs. Istituti bancari se hanno adeguato il trattamento dei Vs. conti correnti alle nuove interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in materia di imposta di bollo, presentando agli stessi il Certificato di iscrizione CONI della Vostra Associazione per l’anno in corso.
Con la Risposta all’interpello n. 67 del 20 febbraio 2020, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che permane l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture esenti Iva con importo superiore ai 77,47 euro emesse da un professionista nei confronti di Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche.
Inserito dalla Segreteria Generale