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news fiscali
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), pur non essendo espressamente indicate dall'art. 4, c. 1 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore-CTS) tra gli enti del Terzo settore (ETS), potranno decidere di iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) rientrando nella cosiddetta categoria “generalizzata” (“organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”) di cui al successivo art. 5, lett. t) della norma citata.
Ai sensi dell'art. 4, lett. b) CTS, la ASD sarà anche Associazione di Promozione Sociale (APS) e quindi di diritto un ETS, con obbligo di rispettare, al momento dell'effettiva operatività del RUNTS, anche le disposizioni fiscali (art. 80 e segg.) di cui al titolo X del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi del successivo art. 89, c. 1 significherà perdere le agevolazioni della L. 398/1991 ma, ove ne ricorrano i presupposti (ricavi da attività commerciali non superiori a 130.000 euro) le organizzazioni di volontariato (OdV) e le APS potranno determinare il proprio reddito imponibile attraverso uno specifico regime forfettario come previsto dall'art 86 del CTS.
Si tratta di una sorta di rivisitazione della L. 398/1991 con cui l'art. 86 presenta parecchie affinità (conservazione documenti; esonero tenuta scritture contabili; indetraibilità Iva sugli acquisti, ecc.) e alcune differenze (in caso di superamento del limite dei 130.000 euro, cessazione dal regime speciale con decorrenza dall'esercizio n + 1 e non, come per i soggetti in 398, dal mese immediatamente successivo al superamento dell'attuale soglia di 400.000; onere di certificare i corrispettivi anche per scontrini e ricevute; versamento mensile dell'Iva).
Ai sensi dell'art. 86, c. 13 CTS sarà comunque possibile optare per la determinazione del reddito imponibile e dell'Iva nei modi ordinari o, in caso di marginalità dell'attività commerciale svolta, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 80 CTS, una sorta di riproposizione dell'art. 145 del Tuir.
Se un'APS percepirà in un anno ricavi commerciali pari a 80.000 euro e non commerciali per 20.000 euro, potrà applicare l'art. 86, in quanto tale regime (art. 86), a differenza dell'art. 80, non postula la prevalenza delle entrate commerciali da quelle istituzionali. L'unica condizione richiesta dall'art. 86, oltre a essere OdV o APS, è il rispetto del plafond di 130.000 euro annui.
In tema di Iva è bene sottolineare che l'art. 86, c. 7, lett. a) prevede, per le operazioni attive nazionali, il non esercizio della rivalsa ex art. 18 D.P.R. 633/1972, l'indetraibilità dell'imposta pagata e, per quanto al successivo comma 8, il conseguente esonero dal versamento dell'imposta. A differenza della L. 398/1991 per cui l'Iva, esposta in fattura, incassata e versata forfettariamente nella misura del 50%, resta di fatto nelle casse sociali, gli enti che si avvarranno del regime di cui all'art. 86 CTS perderanno tale fonte, seppur parziale, di finanziamento.
Infine, un brevissimo accenno alla questione compensi. Visti gli artt. 16 e 17 D.Lgs. 117/2017 si ritiene che agli ETS non sarà consentito corrispondere somme ex art. 67, lett. m) del Tuir, potendosi avvalere, oltretutto nel rispetto di precisi limiti (rapporto soci/volontari/lavoratori) dell'opera di volontari, a cui spetteranno rimborsi non documentati per un massimo di 150 euro mensili, o lavoratori a cui applicare condizioni non inferiori a quelle previste dai Ccnl. In tal senso è auspicabile un intervento chiarificatore dell'Agenzia delle Entrate o del Ministero del Lavoro
Inserito dalla Segreteria Generale